Denominato ‘Tassa sui servizi indivisibili‘ o, più familiarmente TASI, il tributo con il quale i possessori di immobili versano al proprio Comune quanto dovuto per i servizi locali rivolti alla collettività esiste dal 2014 e si realizza tramite il pagamento nel modulo F24 del tributo 3958.
CHE COSA E’ LA TASI
Le condizioni normative che regolano il codice 3958 e la TASI operano, dicevamo, da 2014 , subendo variazioni normative (in ambito giuridico si dice che è stato ‘novellato’) a partire dal 2016, che ha modificato alcune condizioni inerenti al tributo medesimo. In prima battuta la Legge di Stabilità 2014 aveva introdotto la nuova imposta locale per pagare servizi come ad esempio l’illuminazione comunale, le manutenzioni stradali, l’arredo urbano, il verde pubblico e l’attività svolta dalla polizia locale detta TASI: ma ogni Comune stabilisce con esattezza quali servizi vengoni ricompresi sotto le entrate TASi e la percentuale di quanto viene ripartito ai singoli servizi pubblici erogati al cittadino. Sono in ogni caso quei servizi offerti dal Comune ‘a domanda individuale’ come ancora gli asili nido o il trasporto scolastico o ancora l’anagrafe.
Dalla TASI sono esclusi i servizi agricoli, visto che il presupposto della tassa è ‘il possesso o la detenzione di fabbricati o aree edificabili’ e pertanto grava, oltre che sui proprietari anche su coloro che possiedono l’immobile a titolo oneroso (locazione) o persino gratuito (comodato).
Il codice 3958 comunque non è l’unico codice inerente la TASI, ma è quello che tocca l”abitazione principale e le relative pertinenze’; altrimenti, per TASI bisogna ricordarsi che esistono e sono da utilizzare correttamente anche i codici 3959 (‘fabbricati rurali ad uso strumentale’), 3960 (‘aree fabbricabili’) e 3961 (‘altri fabbricati’). Oltre a questi codici, giova ricordare anche che si usano per la TASI il 3962 (‘interessi’) e 3963 (‘sanzioni’).
MODELLO F24 E CODICE TRIBUTO 3958
L’uso del codice 3958 avviene all’interno del modello F24 che ogni contribuente deve usare per pagare in posta o in banca le somme dovute verso l’erario, inserendo detto codice nella sezione ‘IMU ed altri tributi locali’. Oltre a codice e importo, bisogna inserire il codice catastale del Comune in cui è situato l’immobile di proprietà o possesso, nello spazio denominato ‘Codice ente/ codice comune’. Oltre a queste informazioni è importante ricordare poi che bisogna barrare lo spazio ‘Ravv.’ cioè quello inerente il ravvedimento operoso quale operazione di sanatoria di eventuali irregolarità precedenti. Un’ultima attenzione infine va messa al posizionamento di un segno per barrare uno dei due spazi denominati ‘Acc’ e ‘Saldo’, dove ovviamente comunicheremo se stiamo pagando l’acconto o il saldo del tributo.
La TASI infatti viene pagata in due momenti distinti, nell’anno, cioè in due rate a giugno e a metà dicembre, con la data estiva come prima rata di acconto e quella tardo-autunnale come saldo dell’intero anno (facendo attenzione che, come per l’IMU, anche la TASI conta i mesi incompleti, anche se di mero possesso come unità, per cui 15 giorni andranno contati come mese intero).
COME CALCOLARE LA TASI
Il calcolo della TASI viene eseguito sulla base imponibile della rendita catastale del fabbricato, sia esso rurale o urbani, non escludendo le abitazioni economiche o di lusso. A fini contributivi bisogna tener conto dei mesi di possesso dell’immobile, per cui valgono i medesimi criteri applicati per l’IMU. Per questo tributo vale ‘esenzione per la prima abitazione con rimando alla normativa valida per l’IMU (L. 147/2013 art. 1 co.669, novellato dalla Legge di Stabilità 2016, L. 208/2015).
A fini terminologici (e sostanziali…) ricordiamo che avere la ‘proprietà’ o il ‘possesso’ di un immobile rappresenta due concetti e due stati giuridici completamente diversi: nel primo caso ‘proprietario’ è chi risulta intestatario dell’immobile presso il catasto, mentre ‘possessore’ è chiunque usi l’immobile medesimo, sia anche un figlio che ha in prestito un appartamento, un locatario o persino un occupante abusivo (che quindi è debitore del tributo laddove il proprietario spossessato riesca a provare di non avere il reale dominio dell’immobile).
Per questo motivo, per semplicità, pensare che paga la TASI chi ha ‘veramente in mano le chiavi’ del fabbricato e che si devono pagare, secondo logica, tante TASI quanti sono gli immobili ufficialmente nostro possesso, dividendo riga per riga (cioè Comune per Comune) in base al codice catastale.
ESENTATI O ESCLUSI DALLA TASI
Dalla TASI – definita dalla legge ‘tributo’ sena specificare se si tratti di ‘tassa’ o di ‘imposta’ – sono esentati gli immobili dello Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dai consorzi di questi enti e dalle comunità montane, quindi tutti i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9, i fabbricati a uso culturale o di culto, i fabbricati della Chiesa (Santa Sede), quelli degli Stati esteri e organizzazioni internazionali e quelli inagibili e inabitabili (oltre a quelli usati da enti non commerciali per attività assistenziali, previdenziali etc).
Volendo far raccogliere ai Comuni un gettito che gravasse su un uso ‘civile’ degli immobili, sono stati esclusi dalla TASI tutti gli immobili che non siano aree edificabili o fabbricati: perciò il tributo non è dovuto su terreni agricoli, incolti o agricoli con requisito di previdenza agricola.
Dal 1 gennaio 2016 sono escluse dalla TASI tutte le abitazioni usate come prima casa dal possessore a qualunque titolo.
Oltre a queste esenzioni, ogni comune può prevedere esenzioni e riduzioni per abitazioni a unico, tenute a disposizione per uso limitato o discontinuo (ad esempio ad uso stagionale, come le seconde case di mare o di montagna), i locali, diversi dalle abitazioni, e le aree scoperte adibiti ad uso stagionale e non continuativo, anche se magari ricorrente. Oltre a questi casi, mitigazioni al tributo sono previste per occupanti che risiedano all’estero per più di sei mesi all’anno e per i fabbricati rurali ad uso abitativo, vista la particolarissima tipologia.
Per avere la base imponibile della TASI si deve applicare l’imposta municipale propria (cioè l’IMU) in accordo ai dettami della L. 201/2011 convertita in L. 214 dello stesso anno.
LE ALIQUOTE DEL CODICE 3958
Le prime case cat. A1-A8-A9 pagano un’aliquota (scelta dal Comune) che va dall’1 fino al 2,5 per mille, aumentabile al 3,3 per mille se vien applicata una possibile addizionale prevista dalla L.68/2014 a cui poi in seguito si calcolano determinate detrazioni). In ogni caso il limite è il 6 per mille, tranne che nei Comuni che abbiano previsto la maggiorazione dello 0,8 per mille (che quindi non devono superare il 6,8 per mille).
Gli altri immobili non possono invece essere tassati più del 10,6 per mille per IMU e TASI insieme (eventualmente arrivando all’11,4 per mille sempre secondo l’addizionale dello 0,8 ex L. 68/2014).
Se si sbaglia a pagare a un Comune piuttosto che a un altro il tributo, ì si deve dare tempestiva comunicazione all’indebito beneficiario che deve riversare le somme ricevute al legittimo destinatario. Per fare ciò si dovranno comunicare con l’Ente gli estremi del pagamento errato e i dati catastali dell’immobile, senza però essere esposti a sanzione alcuna per l’errore di buona fede.
Quanto ai termini, si diceva che sono entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno, potendo tuttavia effettuare il pagamento unico nel versamento del 16 giugno. tale pagamento avviene in autoliquidazione tramite il modello F24 o entro bollettino di conto corrente postale.