Come compilare un assegno

Come compilare un assegno: indicazione importo e beneficiario

I titolari di conto corrente bancario o postale possono effettuare pagamenti anche con assegno negli esercizi che accettano tali modalità, oppure procedere al saldo di lavori eseguiti. Per non incorrere in problemi tuttavia, occorre prestare alla compilazione dell’assegno un’attenzione particolare. La mancato compilazione e l’indicazione errata di un campo infatti, potrebbe determinarne la mancata riscossione o il cambio in contanti.

Innanzitutto occorre indicare l’importo, in cifre e in lettere, negli appositi campi. Nell’indicazione del dato in cifre occorre fare attenzione affinchè la cifra intera sia contenuta nelle caselle che precedono la virgola (una cifra per casella), mentre i centesimi si trovino nella parte destra. L’indicazione in tellere dovrà essere fatta riportando l’importo scritto per esteso nella sua parte intera, e riportando poi i centesimi divisi da una barra. Se ad esempio vogliamo scrivere € 100,70 in lettere dovremo riportare cento/70. L’indicazione dei decimali deve avvenire anche se questi sono uguali a zero. In questo caso dovremo scrivere 00.

Il beneficiario indicato sull’assegno è colui a cui il pagamento è destinato. Sarà quest’ultimo che potrà poi procedere alla sua riscossione, poichè tutti gli assegni sono oggi considerati non trasferibili e quindi non possono essere utilizzati dal primo beneficiario per effettuare a sua volta pagamenti di fornitori o altro. Solo in casi precisi la banca dispone l’emissione di assegni che possono ancora oggi essere girati.

Luogo di emissione e data sull’assegno bancario

Un dato spesso tralasciato o al quale non viene data la giusta importanza riguarda il luogo e la data di emissione dell’assegno. Occorre a tal proposito specificare che il luogo in cui l’assegno viene materialmente consegnato al beneficiario determina in maniera inequivocabile la sua condizione di assegno su piazza o fuori piazza, con tempi diversi di accredito sul conto corrente.

Ma il dato più importante è senza dubbio la data. Un assegno che risulta privo di questa indicazione è da considerarsi comunque immediatamente esigibile. Diverso invece il caso di assegno postdatato, ovvero nel quale viene riportata una data successiva a quella della sua effettiva emissione. Anche se guiridicamente l’emissione di assegno postdatato non viene più considerata reato, rimane la possibile contestazione amministrativa. Un assegno che riporta una data successiva a quella di effettiva emissione infatti, può essere considerato a tutti gli effetti come una cambiale e pertanto soggetto al pagamento di imposta di bollo pari al 12 per mille dell’importo.

La data riveste un’importanza fondamentale anche per determinare il periodo di validità di un assegno. Se si tratta di assegno emesso su piazza infatti il beneficiario avrà otto giorni di tempo per presentarlo all’incasso, che salgono fino a quindici giorni se la residenza del beneficiario non coincide con il comune nel quale è situata la filiale della banca che ha emesso l’assegno. Ovviamente il titolo può essere presentato all’incasso anche in tempi successivi, anche se un eventuale problema legato alla mancanza di fondi sul conto corrente non potrà più dar luogo ad azioni penali per vedersi riconoscere il diritto all’incasso. Questo significa che, superati i tempi previsti, il beneficiario potrà ottenere il cambio dell’assegno solo in presenza di fondi disponibili sul conto corrente del soggetto che lo ha emesso.

L’assegno potrà essere presentato per l’incasso presso la filiale in cui il beneficiario dispone di conto corrente, scegliendo l’opzione di accredito sullo stesso, oppure presso la banca che ha emesso l’assegno. Se il beneficiario non dispone di conto corrente infatti potrà ottenere il cambio direttamente presso la filiale emettitrice, previa presentazione di un proprio documento di riconoscimento e del proprio codice fiscale.

Ultimo elemento che deve obbligatoriamente contenere un assegno è ovviamente la firma del soggetto che dispone il pagamento. Questa deve corrispondere con quella depositata agli atti della banca. Una eventuale discordanza può dar luogo al rifiuto da parte dell’istituto bancario al pagamento dell’importo indicato sull’assegno stesso.

Non occorre invece procedere con l’indicazione della dicitura “non trasferibile” sul dietro dell’assegno (nello spazio destinato alla girata), in quanto tale dicitura è già regolarmente riportata prima dell’emissione del blocchetto da parte della banca stessa.